Assunzione tardiva del docente: Condizioni per il risarcimento del danno ex art 1218 c.c.
In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione, il docente, come nella specie è accaduto, può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro con l’offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 cod. civ. (Corte Appello Lavoro di Lecce n. 669/2022). È stato, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti anche la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione in ruolo (cfr. da ultimo Cassazione Lavoro n. 16665/2020) e, quindi, il permanere della disponibilità delle energie lavorative. Pertanto, a seguito dell’ingiustificato rifiuto di assunzione il danno non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., solo se il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l’oggettivo ritardo con cui è stata proposta l’azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione. Nella specie, l’interessato propose l’azione giudiziale volta al riconoscimento del proprio diritto all’inserimento in graduatoria, con il conseguenziale diritto alla sua assunzione nelle scuole della provincia di Taranto, nonché alla condanna del MIUR a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni di docente non percepite per le assunzioni spettanti e non conferite. Ne deriva, che l’appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante al docente di scuola secondaria che sarebbe stata dovuta, ove fosse stato assunto a tempo indeterminato, corrispondente al danno presuntivamente accertato, detratto l'aliunde perceptum desumibile dai modelli reddituali per i relativi periodi di imposta.
Avvocato Giuseppe Rascazzo - diritto scolastico e diritto del lavoro - Brindisi e Lecce