Cass. SS.UU. ordinanza 22805/2009 graduatorie provinciali 24 punti abilitazioni SSIS

Cass. SS.UU. ordinanza 22805/2010 graduatorie provinciali spostamento 24 punti abilitazioni SSIS. Accogliendo il ricorso preventivo di giurisdizione in relazione all’impugnativa pendente innanzi al TAR Lazio, la Cassazione afferma ancora una volta la giurisdizione del giudice ordinario, enunciando il seguente principio:
In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art 1 comma 605, lett c) della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione… di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie… la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
    Avvocato Giuseppe Rascazzo - diritto scolastico e diritto del lavoro - Brindisi e Lecce

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Concorso ordinario dirigenti scolastici

Cass. SS.UU. ordinanza 16/2009 concorso ordinario dirigenti scolastici.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
L’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria finale, non ha ad oggetto le operazioni di valutazione e i criteri utilizzati per effettuarle, ma gli effetti della graduatoria stessa. Ne consegue che per questa parte le determinazioni dell’amministrazione circa l’individuazione dei vincitori non pongono profili di interesse legittimo ma solo di diritto soggettivo ed esulano comunque dalla nozione di controversia relativa alle procedure concorsuali in quanto non riguardano propriamente la formazione delle graduatorie ma la gestione di esse e cioè l’applicazione degli effetti di esse nella procedura concorsuale.

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Incarichi di presidenza

Consiglio di Stato, VI sentenza 2745/2008 Incarichi di presidenza.
E’ illegittimo il riconoscimento di ufficio, ora per allora, in favore di beneficiario diverso dal ricorrente, di incarichi di presidenza non effettivamente svolti.
Il controinteressato collocato in posizione più favorevole di graduatoria ma che aveva prestato acquiescenza alla graduatoria illegittima, non può beneficiare dell’effetto ripristinatorio del giudicato successivamente ottenuto dal ricorrente in posizione meno favorevole, perché egli non può invocare a proprio favore un servizio non svolto nella realtà dei fatti e, quindi, il ripristino di una posizione di vantaggio a cui egli aveva rinunciato per la mancata tempestiva impugnazione

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Unicità delle funzioni dirigenziali

Cass. Lav. sent. 23760/2004 Unicità delle funzioni dirigenziali come definite da d.lgs 165/2001.
Nel nuovo sistema del lavoro cd. "privatizzato" (rectius, contrattuale) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la «qualifica dirigenziale» non esprime più una posizione lavorativa inserita dell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura a svolgerle concretamente. Coerentemente, il sistema di accesso alla qualifica è unico per tutti i dirigenti, fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica, connotata da professionalità specifiche.
Il dirigente, dunque, svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, e, alla scadenza, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità. 
Questi principi non risultano certamente contraddetti dalla soppressione del ruolo unico della dirigenza statale. L'introduzione di ruoli distinti per ciascuna amministrazione non consente certamente di identificare specifiche "funzioni dirigenziali" contraddistinte da particolari professionalità, lasciando perciò immutati i principi generali in terna di assetto della dirigenza pubblica. Ed infatti, secondo le disposizioni del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - il ruolo dei dirigenti, nei limiti della dotazione organica della singola amministrazione, si articola semplicemente nella prima e nella seconda fascia dirigenziale e solo in relazione a specifiche professionalità (dirigenza tecnica) è possibile definire apposite sezioni.

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Retribuzione dirigente che passa ad altra Amministrazione

Consiglio di Stato. Ad Pl. sent. 14/2006 Solo la retribuzione di posizione – parte fissa e non anche quella variabile può essere conservata nel passaggio del dirigente ad altra Amministrazione.
Il quesito sottoposto all’Adunanza plenaria è se il carattere di fissità e continuatività possa riconoscersi alla parte variabile della retribuzione di posizione del dirigente di prima fascia con funzioni di direttore generale.
Detta componente retributiva, diversamente da quella testualmente definita “fissa”, il cui ammontare è espressamente indicato dal c.c.n.l., non riceve da questo precisa quantificazione, essendone rimessa la determinazione alla contrattazione individuale con l’Amministrazione, in riferimento ai compiti di volta in volta conferiti con il singolo incarico dirigenziale ed agli obiettivi a questo connessi (art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
I rilievi che precedono non portano ad altra conclusione se non a quella che la voce remunerativa rappresentata dalla parte variabile della più volte menzionata retribuzione di posizione deve ritenersi priva di quel carattere di stabilità che, nel rispetto del divieto di riforma peggiorativa del trattamento economico, ne assicurerebbe la conservazione da parte del dipendente che transiti dall’una all’altra Amministrazione statale.

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Docenti di scuola materna: valutazione del servizio di ruolo

Tribunale di Lecce sezione Lavoro sentenza 8223/2008 Valutabile ai fini giuridici ed economici il servizio di ruolo dei docenti di scuola materna.
In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 57 della L. 312/80 ed 83 del D.P.R. n. 417/74 (norma oggi contenuta nell’art 487 del T.U.), nell’ipotesi di passaggio dei docenti di scuola materna nei ruoli di scuola superiore deve essere riconosciuta la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna a tutti gli effetti sia giuridici che economici. Peraltro la Corte Costituzionale, sia nella sentenza 228/1996 che nell’ordinanza n.89/2001, ha ritenuto la infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2del D.L. n. 370/1970, conv. in L. 576/1970 anche in considerazione dell’interpretazione estensiva della norma adottata dal giudice amministrativo (Cons. St. VI, 5693/2003).

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