Concorso ordinario dirigenti scolastici

Cass. SS.UU. ordinanza 16/2009 concorso ordinario dirigenti scolastici.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
L’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria finale, non ha ad oggetto le operazioni di valutazione e i criteri utilizzati per effettuarle, ma gli effetti della graduatoria stessa. Ne consegue che per questa parte le determinazioni dell’amministrazione circa l’individuazione dei vincitori non pongono profili di interesse legittimo ma solo di diritto soggettivo ed esulano comunque dalla nozione di controversia relativa alle procedure concorsuali in quanto non riguardano propriamente la formazione delle graduatorie ma la gestione di esse e cioè l’applicazione degli effetti di esse nella procedura concorsuale.

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Incarichi di presidenza

Consiglio di Stato, VI sentenza 2745/2008 Incarichi di presidenza.
E’ illegittimo il riconoscimento di ufficio, ora per allora, in favore di beneficiario diverso dal ricorrente, di incarichi di presidenza non effettivamente svolti.
Il controinteressato collocato in posizione più favorevole di graduatoria ma che aveva prestato acquiescenza alla graduatoria illegittima, non può beneficiare dell’effetto ripristinatorio del giudicato successivamente ottenuto dal ricorrente in posizione meno favorevole, perché egli non può invocare a proprio favore un servizio non svolto nella realtà dei fatti e, quindi, il ripristino di una posizione di vantaggio a cui egli aveva rinunciato per la mancata tempestiva impugnazione

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Unicità delle funzioni dirigenziali

Cass. Lav. sent. 23760/2004 Unicità delle funzioni dirigenziali come definite da d.lgs 165/2001.
Nel nuovo sistema del lavoro cd. "privatizzato" (rectius, contrattuale) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la «qualifica dirigenziale» non esprime più una posizione lavorativa inserita dell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura a svolgerle concretamente. Coerentemente, il sistema di accesso alla qualifica è unico per tutti i dirigenti, fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica, connotata da professionalità specifiche.
Il dirigente, dunque, svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, e, alla scadenza, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità. 
Questi principi non risultano certamente contraddetti dalla soppressione del ruolo unico della dirigenza statale. L'introduzione di ruoli distinti per ciascuna amministrazione non consente certamente di identificare specifiche "funzioni dirigenziali" contraddistinte da particolari professionalità, lasciando perciò immutati i principi generali in terna di assetto della dirigenza pubblica. Ed infatti, secondo le disposizioni del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - il ruolo dei dirigenti, nei limiti della dotazione organica della singola amministrazione, si articola semplicemente nella prima e nella seconda fascia dirigenziale e solo in relazione a specifiche professionalità (dirigenza tecnica) è possibile definire apposite sezioni.

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