Cass. Lav. sent. 23760/2004 Unicità delle funzioni dirigenziali come definite da d.lgs 165/2001.
Nel nuovo sistema del lavoro cd. "privatizzato" (rectius, contrattuale) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la «qualifica dirigenziale» non esprime più una posizione lavorativa inserita dell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura a svolgerle concretamente. Coerentemente, il sistema di accesso alla qualifica è unico per tutti i dirigenti, fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica, connotata da professionalità specifiche.
Il dirigente, dunque, svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, e, alla scadenza, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità.
Questi principi non risultano certamente contraddetti dalla soppressione del ruolo unico della dirigenza statale. L'introduzione di ruoli distinti per ciascuna amministrazione non consente certamente di identificare specifiche "funzioni dirigenziali" contraddistinte da particolari professionalità, lasciando perciò immutati i principi generali in terna di assetto della dirigenza pubblica. Ed infatti, secondo le disposizioni del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - il ruolo dei dirigenti, nei limiti della dotazione organica della singola amministrazione, si articola semplicemente nella prima e nella seconda fascia dirigenziale e solo in relazione a specifiche professionalità (dirigenza tecnica) è possibile definire apposite sezioni.
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