Concorso Dirigenti Scolastici: Giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di giudizi della Commissione esaminatrice

In tema di concorso per dirigenti scolastici, i criteri predisposti dal Comitato tecnico scientifico, suddistinti tra «Indicatori», «Descrittori» e «Scala di riferimento» e recepiti tali e quali dalla Commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione, allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati. Pertanto deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all’operato della Commissione in seduta plenaria (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). 

Difetto di motivazione e genericità dei criteri di valutazione. La valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Consiglio di Stato, IV, n.1519/2017). Posto che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione senza bisogno di spiegazioni o chiarimenti ulteriori, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. Con il solo limite della contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimenti adeguati può essere considerata illegittima la valutazione in forma numerica. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019). I punteggi e le scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l’attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale(Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In tema di inidoneità del software la censura di inadeguatezza è inammissibile, perché, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere del candidato rappresentare tale circostanza alla Commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto. Non sono normalmente sindacabili i tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove scritte del concorso di dirigente scolastico soprattutto quando tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata della seduta per il numero dei concorrenti esaminati (Consiglio di Stato, IV, n.970/2012).La Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati  di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.4362/2017). In tema di incompatibilità le relative fattispecie non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della Commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021) I membri della Commissione hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. Tali condizioni hanno carattere tassativo, non suscettibili di estensione analogica dovendo essere assicurata la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni (Consiglio di Stato, VI, n.4015/2013) Pertanto è ravvisabile un obbligo di astensione del componente di una Commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, con il candidato, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019)

     

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ATA su posto di docente ex art 59: la destituzione non ha effetti sul rapporto di lavoro ATA

Personale ATA su posto di docente ex art 59. La destituzione dall’impiego di docente non produce effetti sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato tenuto dal personale ATA in posizione di aspettativa. E’ quanto ha recentemente stabilito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena (Ordinanza 28.12.2023). Infatti, la destituzione è annoverata dal CCNL-Scuola tra le sanzioni applicabili al solo personale docente, giusta la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994 (cfr. artt. 492 ss.). Essa non può quindi produrre effetti sul differente rapporto lavorativo di assistente amministrativo a tempo indeterminato, tenuto dall’interessato in posizione di aspettativa, posto che le norme pattizie riservano la sanzione disciplinare della destituzione al solo personale docente per le caratteristiche proprie di tale profilo professionale. Per produrre effetti anche sul ruolo ATA l’amministrazione avrebbe dovuto attivare apposito procedimento disciplinare volto, eventualmente, all’irrogazione della sanzione del licenziamento, come prescritto dalle norme disciplinari del contratto collettivo per il personale ATA.     
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Assunzione tardiva del docente: Condizioni per il risarcimento del danno ex art 1218 c.c.

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della Pubblica Amministrazione, il docente, come nella specie è accaduto, può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. qualora provveda a costituire in mora il datore di lavoro con l’offerta della prestazione ai sensi dell'art. 1217 cod. civ. (Corte Appello Lavoro di Lecce n. 669/2022).   È stato, infatti, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che chi agisca lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti anche la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione in ruolo (cfr. da ultimo Cassazione Lavoro n. 16665/2020) e, quindi, il permanere della disponibilità delle energie lavorative. Pertanto, a seguito dell’ingiustificato rifiuto di assunzione il danno non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., solo se il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l’oggettivo ritardo con cui è stata proposta l’azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione.   Nella specie, l’interessato propose l’azione giudiziale volta al riconoscimento del proprio diritto all’inserimento in graduatoria, con il conseguenziale diritto alla sua assunzione nelle scuole della provincia di Taranto, nonché alla condanna del MIUR a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni di docente non percepite per le assunzioni spettanti e non conferite. Ne deriva, che l’appellante ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante al docente di scuola secondaria che sarebbe stata dovuta, ove fosse stato assunto a tempo indeterminato, corrispondente al danno presuntivamente accertato, detratto l'aliunde perceptum desumibile dai modelli reddituali per i relativi periodi di imposta.    
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Riconoscimento titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) dai docenti

I docenti che svolgono un percorso abilitante in uno stato estero UE (Romania) devono ottenere il riconoscimento (equipollenza) del loro titolo di laurea conseguito in Italia, essendo ciò necessario per verificare la congruità del percorso di studi effettuato. Ove vi sia stato tale riconoscimento, il titolo abilitante poi rilasciato dallo Stato estero dovrà essere, a sua volta, riconosciuto da parte del Ministero dell’Istruzione italiano. Infatti, “una diversa conseguenza sarebbe lesiva e discriminatoria della posizione dei ricorrenti, in quanto un cittadino rumeno che consegue titolo di studio e specializzazione in Romania avrebbe diritto a insegnare in ltalia, mentre un soggetto che ha conseguito il titolo di studio in ltalia, con riconoscimento della idoneità del percorso di studi all'insegnamento attestato dall'autorità rumena, e la specializzazione in Romania, non potrebbe farlo”.(TAR Lazio III bis 2515/2020).

Abilitazione rumena. Docente incluso con riserva nella graduatoria del concorso a cattedre 2018. Assunzione a pieno titolo ordinata dal Giudice Ordinario in caso di annullamento giurisdizionale del diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania.  “La riedizione del potere amministrativo, che spetta alla PA convenuta, deve comunque essere esercitata nei limiti espliciti ed impliciti del giudicato amministrativo e, nel caso di specie, il TAR non si è limitato ad annullare per motivi formali il provvedimento ministeriale di diniego, ma è entrato nel merito della questione, affermando espressamente che il mancato riconoscimento della abilitazione conseguita in Romania dal docente laureato in Italia rischierebbe di discriminare quest'ultimo rispetto al cittadino rumeno, laureato e specializzatosi in Romania, cui invece sarebbe riconosciuta nel nostro Stato la abilitazione conseguita. Occorre inoltre rilevare che, pur dovendosi riconoscere in astratto che, come eccepito dalla PA convenuta, la valutazione dell'equipollenza del titolo abilitante conseguito all'estero rientra nella discrezionalità di essa amministrazione, nel caso di specie il MIUR, nulla ha specificamente eccepito o contestato circa la non equiparabilità dei percorsi di studio volti a conseguire, rispettivamente in Italia e in Romania, l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che, allo stato, non risulta provato né dedotto alcun profilo ostativo al richiesto riconoscimento.(G.d.L. Tribunale di Bologna Ord.za 25.08.2020; G.d.L. Tribunale di Brindisi  Ord.za.20.10.2020)

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Docenti di strumento musicale. Ricorso al TAR LAZIO per esclusione dalle graduatorie dei diplomati di strumenti jazz

Il TAR Lazio con una importantissima decisione (7292/2019) ha fatto finalmente chiarezza su chi abbia diritto all’insegnamento di strumento nei Licei musicali. Secondo la giustizia amministrativa, i docenti in possesso del diploma accademico, anche di II livello, in Canto Jazz non hanno diritto, ad insegnare Canto.  Ciò in quantoil Canto Jazz è specialità canora che ammessane anche la giuridica esistenza e tipizzazione in termini di classe di concorso, non può comprendere o assorbire o inglobare la nuova Classe A-55
Analoga preclusione ad insegnare uno strumento classico varrà, evidentemente, anche per i diplomati in ogni altro strumento jazz.   In buona sostanza, i diplomi di Conservatorio relativi ai vari strumenti jazzistici non danno accesso alle graduatorie di insegnamento, facenti capo alla Classe di concorso A-55, che comprende solo le 23 sottoclassi relative agli strumenti musicali classici, esclusi quelli jazzistici. Ciò ha una sua logicità e fondamento giuridico apparendo incongruo che un diplomato solo in Canto Jazz possa pretendere di insegnare tutta la varietà di generi propri del Canto (lirico, operistico, barocco, ecc.), o il diplomato in “Pianoforte jazz” possa avviare gli allievi all’esecuzione ed all’interpretazione di tutta produzione musicale storicamente espressasi con lo strumento “Pianoforte”. La politica scolastica forse stabilirà se in futuro si debba o meno prevedere l’ampliamento della attuali classi di concorso, assegnandone alcune agli strumenti jazz. Ma oggi come oggi i diplomati jazz non possono insegnare alcunchè e i dirigenti dei Licei musicali e degli UST territoriali non possono stravolgere illegittimamente le graduatorie della classe A-55 includendovi arbitrariamente i diplomati di strumento Jazz che non ne hanno alcun titolo.   

I docenti strumento musicale possono rivolgersi allo Studio Legale dell'avvocato Giuseppe Rascazzo per la proposizione del ricorso avverso le graduatorie che includano i diplomati di strumento jazz.

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RICORSO AL TAR LAZIO CONCORSO ORDINARIO DIRIGENTI SCOLASTICI 2018


I candidati esclusi dalla prova orale sono in attesa di ottenere dal MIUR l’accesso alla documentazione relativa agli atti del concorso e ai propri elaborati. Sarà inevitabile il sindacato dei Giudici Amministrativi sulle modalità di svolgimento di una prova su piattaforma CINECA che tante perplessità ha suscitato, e l’urgenza di assegnare le dirigenze entro il primo settembre 2019 non potrà certamente eludere il diritto dei partecipanti esclusi illegittimamente. Saranno soprattutto le eventuali palesi illegittimità delle procedure o le incongruità delle esclusioni effettuate a giustificare la richiesta di provvedimenti cautelari di ammissione con riserva alle prove orali.

   
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RICORSO AL TAR LAZIO ILLEGITTIMO L’AVVISO DEL MIUR N. 5636 DEL 2.04.2019 DI RIGETTO DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DELLE ABILITAZIONI CONSEGUITE IN ROMANIA

Il provvedimento del MIUR appare illegittimo sotto vari profili e dovrà essere sottoposto al vaglio del TAR Lazio sia con riguardo alla violazione del D. lgs n. 206/2007 che dei principi comunitari in materia già affermati dalla Corte di Giustizia. Non sembra condivisibile il fatto che il MIUR abbia basato la propria decisione esclusivamente sul formalistico parere del CIMEA che si è limitato a prendere atto della palese violazione dei principi comunitari sulla libera circolazione delle persone e il riconoscimento delle professioni regolamentate. In buona sostanza, siccome il Ministero rumeno, violando i principi comunitari, non considera i laureati in Italia idonei all’esercizio in Romania della professione docente, non avendo essi ivi compiuto gli studi post-liceali o universitari, il MIUR perviene, a sua volta, all’assurda conclusione che neppure in Italia può insegnare chi è in possesso di laurea italiana!   
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Cass. SS.UU. ordinanza 22805/2009 graduatorie provinciali 24 punti abilitazioni SSIS

Cass. SS.UU. ordinanza 22805/2010 graduatorie provinciali spostamento 24 punti abilitazioni SSIS. Accogliendo il ricorso preventivo di giurisdizione in relazione all’impugnativa pendente innanzi al TAR Lazio, la Cassazione afferma ancora una volta la giurisdizione del giudice ordinario, enunciando il seguente principio:
In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art 1 comma 605, lett c) della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione… di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie… la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
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Concorso ordinario dirigenti scolastici

Cass. SS.UU. ordinanza 16/2009 concorso ordinario dirigenti scolastici.
Affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
L’impugnativa del decreto di approvazione della graduatoria finale, non ha ad oggetto le operazioni di valutazione e i criteri utilizzati per effettuarle, ma gli effetti della graduatoria stessa. Ne consegue che per questa parte le determinazioni dell’amministrazione circa l’individuazione dei vincitori non pongono profili di interesse legittimo ma solo di diritto soggettivo ed esulano comunque dalla nozione di controversia relativa alle procedure concorsuali in quanto non riguardano propriamente la formazione delle graduatorie ma la gestione di esse e cioè l’applicazione degli effetti di esse nella procedura concorsuale.

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Incarichi di presidenza

Consiglio di Stato, VI sentenza 2745/2008 Incarichi di presidenza.
E’ illegittimo il riconoscimento di ufficio, ora per allora, in favore di beneficiario diverso dal ricorrente, di incarichi di presidenza non effettivamente svolti.
Il controinteressato collocato in posizione più favorevole di graduatoria ma che aveva prestato acquiescenza alla graduatoria illegittima, non può beneficiare dell’effetto ripristinatorio del giudicato successivamente ottenuto dal ricorrente in posizione meno favorevole, perché egli non può invocare a proprio favore un servizio non svolto nella realtà dei fatti e, quindi, il ripristino di una posizione di vantaggio a cui egli aveva rinunciato per la mancata tempestiva impugnazione

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Unicità delle funzioni dirigenziali

Cass. Lav. sent. 23760/2004 Unicità delle funzioni dirigenziali come definite da d.lgs 165/2001.
Nel nuovo sistema del lavoro cd. "privatizzato" (rectius, contrattuale) alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, la «qualifica dirigenziale» non esprime più una posizione lavorativa inserita dell'ambito di una "carriera" e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura a svolgerle concretamente. Coerentemente, il sistema di accesso alla qualifica è unico per tutti i dirigenti, fatta eccezione soltanto per la dirigenza tecnica, connotata da professionalità specifiche.
Il dirigente, dunque, svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, e, alla scadenza, può essere destinato a qualunque altro incarico, nel rispetto dei procedimenti e criteri dettati da norme o da atti di autolimitazione della discrezionalità. 
Questi principi non risultano certamente contraddetti dalla soppressione del ruolo unico della dirigenza statale. L'introduzione di ruoli distinti per ciascuna amministrazione non consente certamente di identificare specifiche "funzioni dirigenziali" contraddistinte da particolari professionalità, lasciando perciò immutati i principi generali in terna di assetto della dirigenza pubblica. Ed infatti, secondo le disposizioni del D.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo - il ruolo dei dirigenti, nei limiti della dotazione organica della singola amministrazione, si articola semplicemente nella prima e nella seconda fascia dirigenziale e solo in relazione a specifiche professionalità (dirigenza tecnica) è possibile definire apposite sezioni.

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Retribuzione dirigente che passa ad altra Amministrazione

Consiglio di Stato. Ad Pl. sent. 14/2006 Solo la retribuzione di posizione – parte fissa e non anche quella variabile può essere conservata nel passaggio del dirigente ad altra Amministrazione.
Il quesito sottoposto all’Adunanza plenaria è se il carattere di fissità e continuatività possa riconoscersi alla parte variabile della retribuzione di posizione del dirigente di prima fascia con funzioni di direttore generale.
Detta componente retributiva, diversamente da quella testualmente definita “fissa”, il cui ammontare è espressamente indicato dal c.c.n.l., non riceve da questo precisa quantificazione, essendone rimessa la determinazione alla contrattazione individuale con l’Amministrazione, in riferimento ai compiti di volta in volta conferiti con il singolo incarico dirigenziale ed agli obiettivi a questo connessi (art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
I rilievi che precedono non portano ad altra conclusione se non a quella che la voce remunerativa rappresentata dalla parte variabile della più volte menzionata retribuzione di posizione deve ritenersi priva di quel carattere di stabilità che, nel rispetto del divieto di riforma peggiorativa del trattamento economico, ne assicurerebbe la conservazione da parte del dipendente che transiti dall’una all’altra Amministrazione statale.

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Docenti di scuola materna: valutazione del servizio di ruolo

Tribunale di Lecce sezione Lavoro sentenza 8223/2008 Valutabile ai fini giuridici ed economici il servizio di ruolo dei docenti di scuola materna.
In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 57 della L. 312/80 ed 83 del D.P.R. n. 417/74 (norma oggi contenuta nell’art 487 del T.U.), nell’ipotesi di passaggio dei docenti di scuola materna nei ruoli di scuola superiore deve essere riconosciuta la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna a tutti gli effetti sia giuridici che economici. Peraltro la Corte Costituzionale, sia nella sentenza 228/1996 che nell’ordinanza n.89/2001, ha ritenuto la infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2del D.L. n. 370/1970, conv. in L. 576/1970 anche in considerazione dell’interpretazione estensiva della norma adottata dal giudice amministrativo (Cons. St. VI, 5693/2003).

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