In tema di concorso per dirigenti scolastici, i criteri predisposti dal Comitato tecnico scientifico, suddistinti
tra «Indicatori»,
«Descrittori»
e «Scala
di riferimento» e recepiti tali e quali dalla Commissione in adunanza
plenaria nella cd. griglia di correzione,
allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono
intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire
un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati. Pertanto deve
escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente
riconducibile all’operato della Commissione in seduta plenaria (Consiglio di Stato,
IV, n.396/2021).
Difetto di motivazione e genericità dei criteri di valutazione. La
valutazione delle prove scritte è
frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità soltanto
per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il
fatto di presentare vizi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità,
irragionevolezza e contraddittorietà (Consiglio di Stato,
IV, n.1519/2017). Posto che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di
una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di
cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si
deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In presenza di criteri
di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico esprime e sintetizza
il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la
motivazione senza bisogno di spiegazioni o chiarimenti ulteriori, quale
principio di economicità amministrativa di valutazione. Con il solo limite
della contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri di
massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano
criteri di massima e parametri di riferimenti adeguati può essere considerata
illegittima la valutazione in forma numerica. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019). I punteggi e le scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta devono
intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l’attribuzione di
punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione
valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale(Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In tema di inidoneità del software la
censura di inadeguatezza è inammissibile, perché,
se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare
anomalie, sarebbe stato onere del candidato rappresentare tale circostanza alla
Commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una
verbalizzazione sul punto. Non sono normalmente
sindacabili i tempi dedicati dalla
Commissione giudicatrice alla valutazione
delle prove scritte del concorso di dirigente scolastico soprattutto quando tali tempi siano calcolati in base ad un
computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata della seduta per il
numero dei concorrenti esaminati (Consiglio di Stato,
IV, n.970/2012).La Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in
cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei
candidati di talché la presenza anche di
un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto
con conseguente invalidità delle attività svolte. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.4362/2017). In tema di incompatibilità le relative fattispecie non
possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì
verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere
sul giudizio della Commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un
candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, (Consiglio di Stato,
IV, n.396/2021) I membri della Commissione hanno l’obbligo di
astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente
previste dall’art. 51 c.p.c. Tali condizioni hanno carattere tassativo, non
suscettibili di estensione analogica dovendo essere assicurata la certezza
dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni (Consiglio di Stato,
VI, n.4015/2013) Pertanto è ravvisabile un obbligo di astensione del
componente di una Commissione solo in presenza di una comunanza di interessi,
anche economici, con il candidato,
di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità
del giudizio. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019)
Avvocato Giuseppe Rascazzo - diritto scolastico e del lavoro - Brindisi e Lecce
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