CONCORSO ORDINARIO 2024 DIRIGENTI SCOLASTICI

 Le ambiguità dell’art 6 del bando di concorso e degli AVVISI degli UU.SS.RR. relativi agli esiti della prova preselettiva. 

L’apparente linearità della disposizione del bando di concorso, in tema di prova preselettiva del concorso a posti di dirigente scolastico 2024, nasconde in realtà una violazione della par condicio dei concorrenti e, in ultima analisi, della necessaria identità della qualifica di dirigente scolastico su tutto il territorio nazionale quale che sia la regione su cui poi sarà espletato il servizio. Infatti, secondo il bando: “1. L’eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale… si svolge nella sede individuata nell’USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.” “9. All’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’art 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione”. Senonchè, sulla base di un’interpretazione meramente letterale, ma incongrua della norma e non secondo legge, gli UU.SS.RR. hanno disposto l’ammissione alla prova scritta in base al quoziente regionale di posti. Conseguentemente, lo stesso punteggio è stato ritenuto idoneo per alcune regioni e invece insufficiente per altre. Così, per i candidati del Veneto e della Lombardia è stato sufficiente il punteggio, rispettivamente, di 35 e di 36 per accedere alla prova scritta, a fronte del punteggio di 38 richiesto invece ai candidati pugliesi per superare la stessa prova di selezione e, addirittura, di 40 punti richiesto dall’U.S.R. Campania. Ma a questo punto c’è da chiedersi se la semplice maggiore disponibilità di posti a livello regionale sia sufficiente a giustificare, in termini di par condicio, una più favorevole ammissione alla prova scritta di alcuni candidati dell’unico concorso, e poi il loro eventuale accesso alla stessa qualifica dirigenziale, da esercitare, poi però, su tutto il territorio nazionale e non solo nella regione in cui fu vinto il concorso.

 

 

 

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Concorso Dirigenti Scolastici: Giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di giudizi della Commissione esaminatrice

In tema di concorso per dirigenti scolastici, i criteri predisposti dal Comitato tecnico scientifico, suddistinti tra «Indicatori», «Descrittori» e «Scala di riferimento» e recepiti tali e quali dalla Commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione, allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati. Pertanto deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all’operato della Commissione in seduta plenaria (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). 

Difetto di motivazione e genericità dei criteri di valutazione. La valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle norme che regolano l’espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Consiglio di Stato, IV, n.1519/2017). Posto che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In presenza di criteri di massima e parametri di riferimento sufficientemente specifici, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione senza bisogno di spiegazioni o chiarimenti ulteriori, quale principio di economicità amministrativa di valutazione. Con il solo limite della contraddizione manifesta tra elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto. Solo se mancano criteri di massima e parametri di riferimenti adeguati può essere considerata illegittima la valutazione in forma numerica. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019). I punteggi e le scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l’attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale(Consiglio di Stato, IV, n.396/2021). In tema di inidoneità del software la censura di inadeguatezza è inammissibile, perché, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere del candidato rappresentare tale circostanza alla Commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto. Non sono normalmente sindacabili i tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice alla valutazione delle prove scritte del concorso di dirigente scolastico soprattutto quando tali tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata della seduta per il numero dei concorrenti esaminati (Consiglio di Stato, IV, n.970/2012).La Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati  di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. (Consiglio di Stato, Sez. VI, n.4362/2017). In tema di incompatibilità le relative fattispecie non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della Commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, (Consiglio di Stato, IV, n.396/2021) I membri della Commissione hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c. Tali condizioni hanno carattere tassativo, non suscettibili di estensione analogica dovendo essere assicurata la certezza dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni (Consiglio di Stato, VI, n.4015/2013) Pertanto è ravvisabile un obbligo di astensione del componente di una Commissione solo in presenza di una comunanza di interessi, anche economici, con il candidato, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio. (Consiglio di Stato, VI, n.178/2019)

     

Avvocato Giuseppe Rascazzo - diritto scolastico e del lavoro - Brindisi e Lecce



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ATA su posto di docente ex art 59: la destituzione non ha effetti sul rapporto di lavoro ATA

Personale ATA su posto di docente ex art 59. La destituzione dall’impiego di docente non produce effetti sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato tenuto dal personale ATA in posizione di aspettativa. E’ quanto ha recentemente stabilito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena (Ordinanza 28.12.2023). Infatti, la destituzione è annoverata dal CCNL-Scuola tra le sanzioni applicabili al solo personale docente, giusta la disciplina contenuta nel D. Lgs. n. 297/1994 (cfr. artt. 492 ss.). Essa non può quindi produrre effetti sul differente rapporto lavorativo di assistente amministrativo a tempo indeterminato, tenuto dall’interessato in posizione di aspettativa, posto che le norme pattizie riservano la sanzione disciplinare della destituzione al solo personale docente per le caratteristiche proprie di tale profilo professionale. Per produrre effetti anche sul ruolo ATA l’amministrazione avrebbe dovuto attivare apposito procedimento disciplinare volto, eventualmente, all’irrogazione della sanzione del licenziamento, come prescritto dalle norme disciplinari del contratto collettivo per il personale ATA.     
Avvocato Giuseppe Rascazzo - diritto scolastico e diritto del lavoro - Brindisi e Lecce


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