Riconoscimento titolo abilitante conseguito all'estero (Romania) dai docenti
I docenti che svolgono un percorso abilitante in uno stato estero UE (Romania) devono ottenere il riconoscimento (equipollenza) del loro titolo di laurea conseguito in Italia, essendo ciò necessario per verificare la congruità del percorso di studi effettuato. Ove vi sia stato tale riconoscimento, il titolo abilitante poi rilasciato dallo Stato estero dovrà essere, a sua volta, riconosciuto da parte del Ministero dell’Istruzione italiano. Infatti, “una diversa conseguenza sarebbe lesiva e discriminatoria della posizione dei ricorrenti, in quanto un cittadino rumeno che consegue titolo di studio e specializzazione in Romania avrebbe diritto a insegnare in ltalia, mentre un soggetto che ha conseguito il titolo di studio in ltalia, con riconoscimento della idoneità del percorso di studi all'insegnamento attestato dall'autorità rumena, e la specializzazione in Romania, non potrebbe farlo”.(TAR Lazio III bis 2515/2020).
Abilitazione rumena. Docente incluso con
riserva nella graduatoria del concorso a cattedre 2018. Assunzione a pieno
titolo ordinata dal Giudice Ordinario in caso di annullamento giurisdizionale
del diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania. “La
riedizione del potere amministrativo, che spetta alla PA convenuta, deve
comunque essere esercitata nei limiti espliciti ed impliciti del giudicato
amministrativo e, nel caso di specie, il TAR non si è limitato ad annullare per
motivi formali il provvedimento ministeriale di diniego, ma è entrato nel
merito della questione, affermando espressamente che il mancato riconoscimento
della abilitazione conseguita in Romania dal docente laureato in Italia
rischierebbe di discriminare quest'ultimo rispetto al cittadino rumeno,
laureato e specializzatosi in Romania, cui invece sarebbe riconosciuta nel
nostro Stato la abilitazione conseguita. Occorre inoltre rilevare che, pur
dovendosi riconoscere in astratto che, come eccepito dalla PA convenuta, la
valutazione dell'equipollenza del titolo abilitante conseguito all'estero rientra
nella discrezionalità di essa amministrazione, nel caso di specie il MIUR,
nulla ha specificamente eccepito o contestato circa la non equiparabilità dei percorsi
di studio volti a conseguire, rispettivamente in Italia e in Romania,
l'abilitazione all'insegnamento, con la conseguenza che, allo stato, non
risulta provato né dedotto alcun profilo ostativo al richiesto riconoscimento.(G.d.L.
Tribunale di Bologna Ord.za 25.08.2020; G.d.L. Tribunale di Brindisi Ord.za.20.10.2020)
Studio Legale Avvocato Giuseppe Rascazzo - Diritto Scolastico e Diritto del Lavoro - Brindisi e Lecce
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