Retribuzione dirigente che passa ad altra Amministrazione
Consiglio di Stato. Ad Pl. sent. 14/2006 Solo la retribuzione di posizione – parte fissa e non anche quella variabile può essere conservata nel passaggio del dirigente ad altra Amministrazione.
Il quesito sottoposto all’Adunanza plenaria è se il carattere di fissità e continuatività possa riconoscersi alla parte variabile della retribuzione di posizione del dirigente di prima fascia con funzioni di direttore generale.
Detta componente retributiva, diversamente da quella testualmente definita “fissa”, il cui ammontare è espressamente indicato dal c.c.n.l., non riceve da questo precisa quantificazione, essendone rimessa la determinazione alla contrattazione individuale con l’Amministrazione, in riferimento ai compiti di volta in volta conferiti con il singolo incarico dirigenziale ed agli obiettivi a questo connessi (art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
I rilievi che precedono non portano ad altra conclusione se non a quella che la voce remunerativa rappresentata dalla parte variabile della più volte menzionata retribuzione di posizione deve ritenersi priva di quel carattere di stabilità che, nel rispetto del divieto di riforma peggiorativa del trattamento economico, ne assicurerebbe la conservazione da parte del dipendente che transiti dall’una all’altra Amministrazione statale.